[1]scientifica e tecnologica

[2]1. Le parti convengono di collaborare in materia di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico (RST) nei settori di interesse e vantaggio reciproci. 2. Tale cooperazione si propone di:

  • a)favorire lo scambio di informazioni e la condivisione del know-how in ambito scientifico e tecnologico, anche sull'attuazione di politiche e programmi;
  • b)promuovere partenariati di ricerca tra le comunita' scientifiche, i centri di ricerca, le universita' e i settori industriali delle parti;
  • c)favorire la formazione e la mobilita' dei ricercatori;
  • d)incentivare la partecipazione dei loro rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori industriali, comprese le piccole e medie imprese, ai rispettivi programmi di RST. 3. La cooperazione puo' consistere in progetti di ricerca comuni e scambi, riunioni e formazione dei ricercatori nel quadro di programmi di formazione, di mobilita' e di scambio internazionali, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca, dell'apprendimento e delle migliori pratiche. 4. Queste attivita' di cooperazione si svolgono in conformita' delle disposizioni legislative e regolamentari di entrambe le parti. Tali attivita' sono incentrate sui principi di reciprocita', parita' di trattamento e vantaggio reciproco e garantiscono una tutela adeguata della proprieta' intellettuale. 5. Le parti convengono di profondere il massimo impegno per sensibilizzare maggiormente il pubblico circa le possibilita' offerte dai rispettivi programmi di cooperazione scientifica e tecnologica.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art43 · fonte su Normattiva