[1]e cultura

[2]1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di istruzione e cultura, nel debito rispetto della diversita', onde approfondire la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture. A tal fine, le parti sosterranno e promuoveranno le attivita' dei rispettivi istituti culturali e della societa' civile. 2. Le parti si sforzano di adottare misure atte a promuovere gli scambi culturali e di realizzare iniziative comuni in diversi campi della cultura, compresa la cooperazione mirata a preservare il patrimonio culturale nel segno della diversita'. 3. Le parti convengono di consultarsi e di collaborare nei pertinenti consessi internazionali, quali l'UNESCO, al fine di perseguire obiettivi comuni, promuovere la diversita' culturale e tutelare il patrimonio culturale. Per quanto riguarda la diversita' culturale, le parti convengono altresi' di promuovere la ratifica e l'applicazione della convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali, adottata il 20 ottobre 2005. 4. Le parti pongono inoltre l'accento sulle misure volte a instaurare contatti tra le rispettive agenzie specializzate e a favorire lo scambio di informazioni, know-how, studenti, esperti, giovani, giovani lavoratori e risorse tecniche, avvalendosi delle strutture offerte dai programmi dell'Unione europea in Asia in materia di istruzione e cultura e dell'esperienza acquisita da entrambe le parti in questo campo. Le due parti convengono inoltre di promuovere la realizzazione dei pertinenti programmi rivolti all'istruzione superiore, quali Erasmus Mundus, onde favorire la cooperazione e la modernizzazione nel settore dell'istruzione superiore e incentivare la mobilita' accademica.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art46 · fonte su Normattiva