[1]accordi

[2]Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'unione europea, il presente accordo o qualsiasi azione intrapresa ai sensi dello stesso non pregiudica in alcun modo la facolta' degli Stati membri di avviare attivita' di cooperazione bilaterali o di concludere eventualmente nuovi accordi di partenariato e cooperazione con la Mongolia. Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle parti nei confronti di terzi.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art58 · fonte su Normattiva