[1]Altri accordi o intese

[2]1.Le parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi o intese specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nel suo ambito di applicazione. Tali accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo. 2.Il presente accordo non condiziona ne' pregiudica l'interpretazione, il funzionamento o l'applicazione di altri accordi tra le parti. In particolare, le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non sostituiscono ne' condizionano in alcun modo le disposizioni sulla risoluzione delle controversie di altri accordi tra le parti. 3.Le parti riconoscono che un caso di particolare urgenza, quale definito all'articolo 57, paragrafo 7, potrebbe fungere anche da motivazione per la sospensione o la denuncia di altri accordi stipulati tra le parti. In tali circostanze, per risolvere eventuali controversie, le parti rinviano alle disposizioni relative alla risoluzione delle controversie, alla sospensione e alla denuncia stabilite dagli altri accordi.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art55 · fonte su Normattiva