[1]in vigore e durata

[2]1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie. 2. Il presente accordo, valido per un periodo di cinque anni, e' automaticamente prorogato per ulteriori periodi di un anno, a meno che, sei mesi prima della scadenza di uno dei suddetti termini, una parte non comunichi all'altra, per iscritto, l'intenzione di non prorogarlo. 3. Le eventuali modifiche al presente accordo vengono apportate di concerto fra le parti. Tali modifiche diventano effettive solo dopo che l'ultima parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalita' necessarie. 4. Qualora una parte applichi alle esportazioni di materie prime un regime commerciale piu' restrittivo di quello in vigore alla data in cui viene siglato l'accordo, che comporti l'introduzione di nuovi divieti, restrizioni, dazi o oneri di qualsiasi natura non conformi ai requisiti definiti nelle disposizioni pertinenti degli articoli VIII, XI, XX o XXI del GATT 1994, non autorizzati in virtu' di una deroga dell'OMC o non approvati dal comitato misto o dal sottocomitato per il commercio e gli investimenti a norma dell'articolo 56, l'altra parte puo' adottare misure appropriate in conformita' dell'articolo 59, paragrafi 3 e 4. 5. Il presente accordo puo' essere denunciato da una parte con notifica di denuncia per iscritto all'altra parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra parte ne ha ricevuto notifica.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art63 · fonte su Normattiva