[1]misto

[2]1. Le parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe con un grado sufficientemente alto e incaricato di:

  • a)garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;
  • b)stabilire priorita' in relazione agli obiettivi del presente accordo;
  • c)formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo. 2. Il comitato misto e il sottocomitato istituito ai sensi dell'articolo 28 hanno il potere di prendere decisioni, per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, nei casi ivi previsti. Le decisioni vengono adottate di comune accordo tra le parti, una volta espletate le rispettive procedure interne necessarie per definire una posizione in merito. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per applicarle. 3. Il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente a Ulan Bator e a Bruxelles, in data definita di comune accordo. Le parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto e' presieduto a turno da una delle parti. Le parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto. 4. Il comitato misto puo' istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. A ogni riunione del comitato misto, i gruppi di lavoro presentano relazioni dettagliate sulle loro attivita'. 5. Le parti convengono che il comitato misto ha anche il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali gia' conclusi o che saranno conclusi tra le parti. 6. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art56 · fonte su Normattiva