Agli oneri di missione derivanti dagli articoli 7, 8 e 9 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 18.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e in 8.660 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026, e agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 13 della medesima Convenzione, valutati in 133.300 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, nella misura di 151.800 euro per l'anno 2025 e 160.460 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Testo vigente dal 29 luglio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-07-18;107~art3 · fonte su Normattiva