Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.720 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2028, e a quelli derivanti dalle spese di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo medesimo, pari a euro 231.620 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per euro 231.620 annui per l'anno 2026 e per euro 242.340 annui a decorrere dall'anno 2027, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3 e 6 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali ulteriori oneri relativi all'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.

Testo vigente dal 26 gennaio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-13;7~art3 · fonte su Normattiva