[1]E SPORTIVI
[2]1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualita' di musicista nonche' di sportivo sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali svolte da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attivita' di cui al paragrafo 1, svolte nel quadro di uno scambio culturale tra gli Stati contraenti, sono esenti da imposta nello Stato contraente nel quale le attivita' stesse sono esercitate.
Testo vigente dal 25 marzo 1987
