[1]E INSEGNANTI

[2]Un professore o un insegnante il quale soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo che non eccede i due anni, allo scopo di insegnare o effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro istituto di insegnamento e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, e' esente da imposta, in detto primo Stato contraente, per i redditi derivanti da tale insegnamento o ricerca.

Testo vigente dal 25 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-02;108~art20 · fonte su Normattiva