[1]INSEGNANTI
[2]1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto il quale e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, e' esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca. 2. Il presente articolo non si applica ai redditi di ricerca se questa non e' effettuata nell'interesse pubblico ma principalmente in quello privato di una o di piu' persone.
Testo vigente dal 7 agosto 2002
