fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in base agli articoli 101, 102, e 104, fatto salvo l'articolo 103, la Slovenia beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti, a norma dell'articolo 18 dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese.
Testo vigente dal 18 aprile 1998
