Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 5, 116 e 118, la Serbia puo' beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L'erogazione dell'aiuto comunitario e' subordinata al compimento di ulteriori progressi verso la conformita' con i criteri politici di Copenaghen e, in particolare, verso il conseguimento delle specifiche priorita' del partenariato europeo. Si tiene conto anche dei risultati delle analisi annuali dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali, e delle altre conclusioni del Consiglio, segnatamente il rispetto dei programmi di adeguamento. L'aiuto concesso alla Serbia e' modulato in funzione del fabbisogno constatato, delle priorita' concordate, della capacita' di assorbimento e di rimborso nonche' dei provvedimenti volti a riformare e a ristrutturare l'economia.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~art115 · fonte su Normattiva