1. In caso di necessita' straordinaria e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili, su richiesta della Slovenia e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali nel contesto del G-24, la Comunita' valuta la possibilita' di concedere assistenza finanziaria temporanea finalizzata a: - sostenere, se necessario, l'adozione di misure finalizzate a garantire la una situazione sostenibile dei conti con l'estero della Slovenia e di mantenere la convertibilita' della sua divisa nazionale; - sostenere i programmi a medio termine per l'adeguamento strutturale dell'economia slovena, ivi compresa l'assistenza in materia di bilancia dei pagamenti. 2. Tale assistenza finanziaria e' subordinata alla presentazione da parte della Slovenia di programmi di stabilizzazione della sua economia approvati dall'FMI e alla loro approvazione da parte della Comunita', al rispetto costante di tali programmi da parte della Slovenia e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento. 3. Il consiglio di associazione e' informato delle condizioni alle quali tale assistenza e' concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Slovenia in merito.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art103 · fonte su Normattiva