Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e a norma degli articoli 5, 113 e 115, la Bosnia-Erzegovina puo' beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L'erogazione dell'aiuto comunitario e' subordinata al compimento di ulteriori progressi verso la conformita' con i criteri politici di Copenaghen e, in particolare, delle specifiche priorita' del partenariato europeo. Si tiene conto anche delle valutazioni contenute nelle relazioni annuali sui progressi della Bosnia-Erzegovina. L'assistenza comunitaria e' inoltre subordinata ai requisiti del processo di stabilizzazione e di associazione, specie per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali. L'aiuto concesso alla Bosnia-Erzegovina e' modulato in funzione del fabbisogno constatato e delle priorita' concordate, riflette la capacita' di assorbimento e, se del caso, di rimborso ed attua i provvedimenti volti a riformare e a ristrutturare l'economia.
Testo vigente dal 25 giugno 2010
