salvo l'articolo 31, la Comunita', nel quadro delle disposizioni relative alle zone franche, e la Slovenia concedono libero accesso ai loro mercati ai prodotti riconosciuti come originari, a norma del protocollo sui prodotti originari, nelle zone franche di frontiera che potranno venire istituite mediante accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena in base all'accordo sulla promozione della cooperazione economica, firmato a Osimo nel 1975.
Testo vigente dal 18 aprile 1998
