1. Ferme restando le speciali disposizioni di cui al paragrafo 2, i prodotti originali della Slovenia sono ammessi all'importazione nella Comunita' senza restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente. 2. Per i prodotti elencati all'allegato II, originari della Slovenia, la Comunita' stabilisce il regime tariffario d'importazione alle condizioni nei limiti di massimali che essa fissa di anno in anno. 3. Per determinati prodotti che essa ritiene sensibili, la Comunita' si riserva di adire il comitato misto per definire le speciali condizioni di accesso al proprio mercato che dovessero rendersi necessarie. Il comitato misto stabilisce le suddette condizioni entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla notifica. In mancanza di decisione del comitato misto entro questo termine, la Comunita' puo' prendere le misure necessarie. Tuttavia, dette misure non potranno eccedere la portata di quelle che deriverebbero dall'applicazione a questi prodotti delle disposizioni del paragrafo 2, alle condizioni stabilite da quest'ultimo. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma, le parti contraenti procedono a regolari scambi di informazioni in sede di comitato misto, prima di stabilire, eventualmente, le speciali condizioni di accesso dei prodotti in questione ai rispettivi mercati. Detti scambi di informazioni vertono in particolare sulle correnti commerciali e sulle previsioni di produzione e di esportazione a medio e a lungo termine. Il comitato misto esamina periodicamente le misure prese a norma del primo comma per verificarne la compatibilita' con gli obiettivi dell'accordo.
Testo vigente dal 23 marzo 1996
