particolari 1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 2 e 3 ed i riferimenti a detto articolo si applicano mutatis mutandis al presente articolo. 2. Purche' siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 13, sono considerati:
- 1)prodotti originari di Ceuta e Melilla:
- a)i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e Melilla;
- b)i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettere a), a condizione
- i)che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure
- ii)che tali prodotti siano originari della Slovenia o della Comunita' ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6;
- 2)prodotti originari della Slovenia:
- a)i prodotti totalmente ottenuti in Slovenia;
- b)i prodotti ottenuti in Slovenia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
- i)che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure
- ii)che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunita' a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 5. 3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato e' tenuto ad apporre le diciture "Slovenia" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR. 1. Inoltre, quando trattasi di "prodotti originari di Ceuta e Melilla", il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato di circolazione EUR. 1. 5. Le autorita' doganali spagnole sono incaricate di far applicare il presente protocollo a Ceuta e Melilla.
Testo vigente dal 18 aprile 1998
