1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Slovenia abolisce i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente, ad esclusione di quelli relativi ai prodotti di cui all'allegato XII, per i quali i dazi vengono aboliti secondo il calendario stabilito nell'allegato stesso. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Slovenia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art14 · fonte su Normattiva