1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Slovenia e le misure d'effetto equivalente. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' applica alle importazioni nel proprio mercato di prodotti agricoli originari della Slovenia le concessioni elencate nell'allegato VI. 3. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Slovenia abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunita' e le misure d'effetto equivalente. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Slovenia applica alle importazioni nel suo territorio di prodotti originari della Comunita' le concessioni elencate nell'allegato VII. 5. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agraria comune della Comunita' e delle regole di politica agraria della Slovenia, nonche' delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito GATT 1994 e dell'OMC, la Comunita' e la Slovenia esaminano in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilita' di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art21 · fonte su Normattiva