1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunita' ai prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e definiti originari della Slovenia a norma del protocollo n. 4 dell'accordo, diversi da quelli elencati nell'allegato I al presente protocollo (allegato V dell'accordo tra la Comunita' europea e la Slovenia sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 23 luglio 1993) vengono aboliti alla data di entrata in vigore del presente accordo. 2. I dazi doganali all'importazione nella Comunita' di prodotti di origine slovena elencati nell'allegato I al presente protocollo vengono sospesi entro i limiti dei massimali tariffari comunitari annui aumentati progressivamente, per arrivare alla completa abolizione dei dazi doganali all'importazione dei prodotti in oggetto entro la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo. 3. I dazi applicati all'importazione diretta in Slovenia di prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e originari della Comunita' a norma del protocollo n. 4 del presente accordo, vengono aboliti dall'entrata in vigore del presente accordo, con esclusione dei prodotti elencati nell'allegato II a) e II b) del presente protocollo, per i quali le aliquote dei dazi vengono ridotte progressivamente secondo il disposto dei suddetti allegati. 4. I dazi doganali applicabili ai prodotti compensativi originari della Slovenia importati nella Comunita' a norma del protocollo n. 4 dell'accordo previa trasformazione, fabbricazione o lavorazione in Slovenia in base al regolamento (CEE) n. 3036/94 del Consiglio, vengono aboliti alla data di entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia detti prodotti non devono essere soggetti alle disposizioni o alle misure specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 3 o ai limiti annuali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del regolamento citato. 5. In base al presente protocollo, le disposizioni degli articoli 11 e 12 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le parti.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~protocollo-n-1-art2 · fonte su Normattiva