1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunita' e della Slovenia. 2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatte pero' eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3759/92.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art19 · fonte su Normattiva