1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunita' e della Lituania. 2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta pero' eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3759/92.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66~art18 · fonte su Normattiva