1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunita' e della Lituania. 2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta pero' eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3759/92.
Testo vigente dal 25 marzo 1997
