1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prodotti della pesca originari della Slovenia elencati nell'allegato VIII a) sono soggetti ai dazi doganali ridotti previsti nel suddetto allegato. Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli 21 e 22. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prodotti della pesca originari della Comunita' elencati nell'allegato VIII b) sono soggetti ai dazi doganali ridotti previsti nel suddetto allegato. Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli 21 e 22.
Testo vigente dal 18 aprile 1998
