1. Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonche' di prestazione dei servizi, a condizione che, cosi' facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 56. 2. L'esclusione delle societa' e dei cittadini comunitari stabiliti in Slovenia a norma delle disposizioni del Capitolo II dagli aiuti pubblici concessi dalla Slovenia in materia di istruzione, di sanita' e di servizi sociali e culturali e' considerata per una durata del periodo transitorio di cui all'articolo 3, compatibile con le disposizioni del presente Titolo e con le norme in materia di concorrenza di cui al Titolo V.
Testo vigente dal 18 aprile 1998
