fini del presente titolo, nessuno dei suoi elementi vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purche' non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle Parti da una disposizione specifica dell'accordo. Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'articolo 41.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65~art42 · fonte su Normattiva