1. Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocita', segnatamente nell'ambito del GATT e dell'OMC. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' estoni, definite ai sensi dell'articolo 45 del presente accordo, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunita' conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' comunitarie. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' e le filiali delle societa' comunitarie definite ai sensi dell'articolo 45, e con le modalita' di cui all'articolo 56, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Estonia beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' estoni. Una volta che l'Estonia avra' introdotto la legislazione appropriata, le disposizioni del presente paragrafo si applicheranno anche agli appalti pubblici oggetto della direttiva 93/38/CEE del 14 giugno 1993. 3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attivita' e la fornitura di servizi tra la Comunita' e l'Estonia, nonche' l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 36-59 del presente accordo.

Testo vigente dal 28 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71~art67 · fonte su Normattiva