1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, avvenuta il 1 gennaio 1995, la Comunita' e la Slovenia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. 2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci. 3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo e' quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo. 4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dell'Uruguay Round dea GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione. 5. La Comunita' e la Slovenia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art8 · fonte su Normattiva