e medie imprese 1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare il settore privato, le piccole e medie imprese e la cooperazione tra PMI della Comunita' e della Slovenia. 2. A tale scopo, esse promuovono gli scambi di informazioni e di know-how nei seguenti settori: - introduzione delle condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie necessarie per la creazione e l'espansione delle PMI e per la cooperazione transfrontaliera; - creazione dei servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione dei quadri, contabilita', marketing, controllo di qualita' ecc.) e potenziamento degli organismi che forniscono tali servizi; - avvio di contatti appropriati con gli operatori comunitari per migliorare i flussi di informazioni alle PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera (ad es., la rete europea di cooperazione e di collegamento tra le imprese (BC-NET), gli Eurosportelli, le conferenze, ecc.). 3. La cooperazione comprende: - l'assistenza tecnica necessaria, segnatamente per garantire alle PMI un adeguato sostegno istituzionale, a livello nazionale e regionale, per quanto riguarda i servizi finanziari, tecnologici e commerciali; - servizi di formazione e di consulenza.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art91 · fonte su Normattiva