e comunicazione 1. La Comunita' e la Slovenia prendono le misure necessarie per promuovere scambi effettivi di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita' e sulla Slovenia, nonche' a fornire agli ambienti professionali in Slovenia dati piu' specifici e, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati della Comunita'. 2. Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare le trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e le norme tecniche, nonche' a promuovere la tecnologia audiovisiva europea. 3. La cooperazione puo' comprendere programmi di scambio, borse di studio, cicli di formazione per giornalisti e altri esperti in materia di mass media.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art92 · fonte su Normattiva