dei consumatori 1. Le Parti collaborano al fine di rendere il sistema di tutela dei consumatori della Slovenia pienamente compatibile con quello della Comunita'. Una corretta protezione dei consumatori e' infatti un presupposto necessario per il buon funzionamento dell'economia di mercato. 2. A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti incoraggiano e garantiscono: - un'attiva politica di tutela dei consumatori, in linea con la normativa comunitaria e, se del caso, con gli orientamenti delle Nazioni Unite in materia; - l'armonizzazione delle legislazioni e l'allineamento delle modalita' di tutela dei consumatori della Slovenia con quelle in vigore nella Comunita'; - un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare il livello di qualita' e garantire norme di sicurezza adeguate per i beni di consumo. 3. La cooperazione puo' comprendere: - scambi di informazioni sui prodotti pericolosi; - la formazione di esperti in materia di tutela dei consumatori presso il governo e le organizzazioni non governative; - un aiuto per la creazione di organismi indipendenti al fine di informare meglio i consumatori attraverso attivita' specifiche; - creazione di centri d'informazione e di consulenza per la composizione delle controversie e le consulenze, giuridiche o di altro tipo, ai consumatori; sara' prevista una cooperazione tra i centri sloveni e quelli esistenti nella Comunita'; - accesso alle banche dati della Comunita'; - sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori.
Testo vigente dal 18 aprile 1998
