contro la droga 1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per rendere piu' efficaci le politiche e le misure destinate e contrastare l'offerta e il traffico illeciti di stupefacenti e di sostanze psicotrope e a ridurre l'abuso di tali prodotti. 2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalita' di attuazione di azioni comuni. Le loro azioni si basano sulla consultazione e su uno stretto coordinamento per quanto riguarda gli obiettivi e le misure politiche nei settori di cui al paragrafo 1. 3. La cooperazione tra le Parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori: elaborazione e attuazione delle normative nazionali; creazione di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari; formazione di personale e ricerca; prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.
Testo vigente dal 18 aprile 1998
