[1]1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prodotti di acciaio CECA originari della Slovenia sono importati nella Comunita' in esenzione dai dazi all'importazione. 2. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, i prodotti di acciaio CECA originari della Comunita' sono importati in Slovenia in esenzione dai dazi, tranne i prodotti di cui all'allegato I del presente protocollo, per i quali i dazi doganali applicabili all'importazione vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1996 ciascun dazio viene ridotto all'80% del dazio di base - il 1 gennaio 1997 ciascun dazio viene ridotto al 55% del dazio di base

[2](1) GU n. L 345 del 31.12.1994, pag. 1. - il 1 gennaio 1998 ciascun dazio viene ridotto al 30% del dazio di base - il 1 gennaio 1999 ciascun dazio viene ridotto al 15 % del dazio di base - il 1 gennaio 2000 i dazi rimanenti sono aboliti.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~protocollo-n-2-art2 · fonte su Normattiva