a posteriori del certificato di circolazione EUR. 1 1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 8, il certificato EUR. 1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti a cui si riferisce se:
- a)non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
- b)viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione EUR. 1 e' stato rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda luogo e data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR. 1, nonche' i motivi della sua richiesta. 3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR. 1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati EUR. 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: "NACHTRAGLICH AUSGESTELLT" "EKDOTEN EK TON YSTERON" "DELIVRE A POSTERIORI" "ESPEDIDO A POSTERIORI" "RILASCIATO A POSTERIORI" "EMITADO A POSTERIORI" "AFGEGEVEN A POSTERIORI" "ANNETTU JALKIKATEEN" "ISSUED RETROSPECTIVELY" "UTFARDAT I EFTERHAND" "UDSTEDT EFTERFOLGENDE" "IZDANO NAKNADNO". 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR. 1.
Testo vigente dal 18 aprile 1998
