su fattura 1. Fatto salvo l'articolo 17, il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, nel caso di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 5.110 ECU puo' essere dimostrato mediante una dichiarazione, il cui testo figura nell'allegato IV, riportata dall'esportatore su una fattura, un certificato di consegna o qualsiasi altro documento commerciale in cui si descrivano i prodotti in questione in modo abbastanza particolareggiato da poterli identificare (in appresso denominato "dichiarazione su fattura"). 2. La dichiarazione su fattura e' compilata e firmata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilita', del suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo. 3. Viene compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione. 4. L'esportatore che ha redatto una dichiarazione su fattura fornisce, su richiesta, alle autorita' doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso di tale dichiarazione. 5. Le disposizioni degli articoli 24 e 25 si applicano mutatis mutandis alla dichiarazione su fattura.
Testo vigente dal 4 marzo 1997
