[1]su fattura

[2]1. Fatto salvo l'articolo 17, il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, nel caso di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 5.110 ECU puo essere dimostrato mediante una dichiarazione, il cui testo figura nell'allegato IV, riportata dall'esportatore su una fattura, un certificato di consegna o qualsiasi altro documento commerciale in cui si descrivano i prodotti in questione in modo abbastanza particolareggiato da poterli identificare (in appresso denominato "dichiarazione su fattura").

[3]2. La dichiarazione su fattura e' compilata e firmata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilita', dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo.

[4]3. Viene compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione.

[5]4. L'esportatore che ha redatto una dichiarazione su fattura fornisce, su richiesta, alle autorita' doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso di tale dichiarazione.

[6]5. Le disposizioni degli articoli 24 e 25 si applicano mutatis mutandis alla dichiarazione su fattura.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~protocollo-4-art27 · fonte su Normattiva