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In vista dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'articolo 1, il viaggiatore deve in particolare fornire tutte le necessarie informazioni che gli sono espressamente richieste e rispettare i regolamenti relativi al viaggio, al soggiorno o a qualsiasi altro servizio.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1978 al 21 giugno 2011
