1. Il documento di viaggio contiene le seguenti indicazioni:
- a)luogo e data di emissione;
- b)nome e indirizzo dell'organizzatore di viaggi;
- c)nome del viaggiatore o dei viaggiatori e, se il contratto e' stato effettuato da un'altra persona, nome di quest'ultima;
- d)luoghi e date di inizio e termine del viaggio come pure dei soggiorni;
- e)tutte le precisazioni necessarie relative al trasporto, al soggiorno come pure a tutti gli altri servizi accessori compresi nel prezzo;
- f)se e' il caso, il numero minimo di viaggiatori richiesto;
- g)il prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti nel contratto;
- h)circostanze e condizioni in cui il viaggiatore potra' chiedere l'annullamento del contratto;
- i)qualunque clausola che stabilisca una competenza arbitrale stipulata ai sensi dell'articolo 29;
- j)la dichiarazione che il contratto e' sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della presente Convenzione;
- k)tutte le altre indicazioni che le parti, di comune accordo, giudicano utile di inserire. 2. Qualora tutte o una parte delle indicazioni previste al paragrafo 1 figurino in un programma consegnato al viaggiatore, il documento di viaggio potra' contenere un semplice riferimento ad esso; qualsiasi modifica a tale programma dovra' essere menzionata nel documento di viaggio. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79
1Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
Testo vigente dal 21 giugno 2011
