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1. Il documento di viaggio contiene le seguenti indicazioni:

  • a)luogo e data di emissione;
  • b)nome e indirizzo dell'organizzatore di viaggi;
  • c)nome del viaggiatore o dei viaggiatori e, se il contratto e' stato effettuato da un'altra persona, nome di quest'ultima;
  • d)luoghi e date di inizio e termine del viaggio come pure dei soggiorni;
  • e)tutte le precisazioni necessarie relative al trasporto, al soggiorno come pure a tutti gli altri servizi accessori compresi nel prezzo;
  • f)se e' il caso, il numero minimo di viaggiatori richiesto;
  • g)il prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti nel contratto;
  • h)circostanze e condizioni in cui il viaggiatore potra' chiedere l'annullamento del contratto;
  • i)qualunque clausola che stabilisca una competenza arbitrale stipulata ai sensi dell'articolo 29;
  • j)la dichiarazione che il contratto e' sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della presente Convenzione;
  • k)tutte le altre indicazioni che le parti, di comune accordo, giudicano utile di inserire. 2. Qualora tutte o una parte delle indicazioni previste al paragrafo 1 figurino in un programma consegnato al viaggiatore, il documento di viaggio potra' contenere un semplice riferimento ad esso; qualsiasi modifica a tale programma dovra' essere menzionata nel documento di viaggio.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1978 al 21 giugno 2011

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084~art6 · fonte su Normattiva