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1. Il documento di viaggio contiene le seguenti indicazioni:
- a)luogo e data di emissione;
- b)nome e indirizzo dell'organizzatore di viaggi;
- c)nome del viaggiatore o dei viaggiatori e, se il contratto e' stato effettuato da un'altra persona, nome di quest'ultima;
- d)luoghi e date di inizio e termine del viaggio come pure dei soggiorni;
- e)tutte le precisazioni necessarie relative al trasporto, al soggiorno come pure a tutti gli altri servizi accessori compresi nel prezzo;
- f)se e' il caso, il numero minimo di viaggiatori richiesto;
- g)il prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti nel contratto;
- h)circostanze e condizioni in cui il viaggiatore potra' chiedere l'annullamento del contratto;
- i)qualunque clausola che stabilisca una competenza arbitrale stipulata ai sensi dell'articolo 29;
- j)la dichiarazione che il contratto e' sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della presente Convenzione;
- k)tutte le altre indicazioni che le parti, di comune accordo, giudicano utile di inserire. 2. Qualora tutte o una parte delle indicazioni previste al paragrafo 1 figurino in un programma consegnato al viaggiatore, il documento di viaggio potra' contenere un semplice riferimento ad esso; qualsiasi modifica a tale programma dovra' essere menzionata nel documento di viaggio.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1978 al 21 giugno 2011
