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Il viaggiatore puo' annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l'organizzatore di viaggi conformemente alla legislazione nazionale o secondo le disposizioni del contratto.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1978 al 21 giugno 2011

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084~art9 · fonte su Normattiva