[1]Articolo II Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

[2]1. La presente Convenzione restera' aperta alla firma fino al 1 giugno 1973 e successivamente aperta all'adesione. 2. Gli Stati membri delle Nazioni Unite, o di una delle Agenzie specializzate, o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, o le Parti allo Statuto della Corte internazionale di giustizia possono diventare Parti di questa Convenzione mediante:

  • a)firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
  • b)firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure
  • c)adesione. 3. Ratifica, accettazione, approvazione o adesione devono essere effettuate depositando un documento presso l'Organizzazione consultiva marittima intergovernativa (da qui in poi indicata come "l'Organizzazione") che deve informare i governi degli Stati, che hanno firmato o hanno aderito alla presente Convenzione, del deposito di tale documento e della data del suo deposito.

Testo vigente dal 17 febbraio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1085~convenzione-artii · fonte su Normattiva