[1]Articolo II Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
[2]1. La presente Convenzione restera' aperta alla firma fino al 1 giugno 1973 e successivamente aperta all'adesione. 2. Gli Stati membri delle Nazioni Unite, o di una delle Agenzie specializzate, o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, o le Parti allo Statuto della Corte internazionale di giustizia possono diventare Parti di questa Convenzione mediante:
- a)firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
- b)firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure
- c)adesione. 3. Ratifica, accettazione, approvazione o adesione devono essere effettuate depositando un documento presso l'Organizzazione consultiva marittima intergovernativa (da qui in poi indicata come "l'Organizzazione") che deve informare i governi degli Stati, che hanno firmato o hanno aderito alla presente Convenzione, del deposito di tale documento e della data del suo deposito.
Testo vigente dal 17 febbraio 1978
