• a)Qualora i tribunali competenti rilevino da una Parte contraente diversa da quella sul cui territorio e' situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, i fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) ii) ed f) sono corrisposti dalla prima di dette Parti contraenti. La Parte contraente sul cui territorio e' situato l'impianto nucleare, dell'esercente responsabile rimborsa all'altra le somme versate. Le due Parti contraenti concordano tra loro le modalita' del rimborso.
  • b)Prima di adottare qualsiasi provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo, successivo all'incidente nucleare, concernente la natura, la forma e la misura del risarcimento, le modalita' di stanziamento dei fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) ii), nonche', eventualmente, i criteri di ripartizione di detti fondi, la Parte contraente i cui tribunali sono competenti consulta la Parte contraente sul cui territorio e' situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile. La Parte contraente i cui tribunali sono competenti adotta le misure necessarie per consentire l'intervento nel processo di quest'ultima Parte contraente e la sua partecipazione al risarcimento.

Testo vigente dal 27 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;109~art11 · fonte su Normattiva