- a)La Parte contraente i cui tribunali sono competenti ha l'obbligo di informare le altre Parti contraenti di ogni incidente nucleare e delle circostanze in cui esso e' avvenuto non appena risulti che i danni causati da tale incidente superano o possano superare l'importo di 70 milioni di unita' di conto. Le Parti contraenti adottano al piu' presto le misure necessarie per regolare le modalita' di tali loro rapporti.
- b)Solo la Parte contraente i cui tribunali sono competenti puo' chiedere alle altre Parti contraenti lo stanziamento dei fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) iii) e puo' procedere all'attribuzione di detti fondi.
- c)Detta Parte contraente esercita eventualmente per conto delle altre Parti contraenti che abbiano corrisposto fondi pubblici alla stregua dell'articolo 3 b) iii) ed f), i ricorsi previsti dall'articolo 5.
- d)Le transazioni concluse in conformita' della legislazione nazionale in materia di risarcimento di danni mediante i fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) ii) e iii) sono riconosciute dalle altre Parti contraenti; e le sentenze pronunciate dai tribunali competenti in merito a detto risarcimento saranno rese esecutive nel territorio delle altre Parti contraenti secondo le disposizioni dell'articolo 13 c) della convenzione di Parigi.
Testo vigente dal 27 aprile 1974
