• a)Qualora l'incidente nucleare cagioni un danno coinvolgente la responsabilita' di piu' esercenti, il cumulo di responsabilita' previsto all'articolo 5 b) della convenzione di Parigi opera, nella misura in cui entrano in giuoco i fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) ii) e iii), solo a concorrenza della somma di 120 milioni di unita' di conto.
  • b)L'importo complessivo dei fondi pubblici, da corrispondere a norma dell'articolo 3 b) ii) e iii), non puo' superare, nel caso di cui al paragrafo precedente, la differenza tra 120 milioni di unita' di conto e la somma degli importi fissati, per gli esercenti interessati, in conformita' dell'articolo 3 b) i) oppure, nel caso di un esercente il cui impianto nucleare sia situato sul territorio di uno Stato non contraente della presente convenzione, in conformita' dell'articolo 7 della convenzione di Parigi. Qualora piu' Parti contraenti siano tenute a corrispondere fondi pubblici conformemente all'articolo 3 b) ii), l'onere viene ripartito tra di esse proporzionalmente al numero degli impianti nucleari situati sul territorio di ciascuna Parte contraente che risultino coinvolti nell'incidente nucleare ed i cui esercenti siano responsabili.

Testo vigente dal 27 aprile 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1974-02-12;109~art4 · fonte su Normattiva