- a)Qualora l'incidente nucleare cagioni un danno coinvolgente la responsabilita' di piu' esercenti, il cumulo di responsabilita' previsto all'articolo 5 b) della convenzione di Parigi opera, nella misura in cui entrano in giuoco i fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) ii) e iii), solo a concorrenza della somma di 120 milioni di unita' di conto.
- b)L'importo complessivo dei fondi pubblici, da corrispondere a norma dell'articolo 3 b) ii) e iii), non puo' superare, nel caso di cui al paragrafo precedente, la differenza tra 120 milioni di unita' di conto e la somma degli importi fissati, per gli esercenti interessati, in conformita' dell'articolo 3 b) i) oppure, nel caso di un esercente il cui impianto nucleare sia situato sul territorio di uno Stato non contraente della presente convenzione, in conformita' dell'articolo 7 della convenzione di Parigi. Qualora piu' Parti contraenti siano tenute a corrispondere fondi pubblici conformemente all'articolo 3 b) ii), l'onere viene ripartito tra di esse proporzionalmente al numero degli impianti nucleari situati sul territorio di ciascuna Parte contraente che risultino coinvolti nell'incidente nucleare ed i cui esercenti siano responsabili.
Testo vigente dal 27 aprile 1974
