• a)La presente convenzione si applica ai territori metropolitani delle Parti contraenti.
  • b)Qualsiasi Parte contraente che desideri estendere l'applicazione della presente convenzione ad uno o piu' dei territori ai quali, conformemente all'articolo 23 della convenzione di Parigi, essa abbia dichiarato di voler estendere quest'ultima, ne trasmette domanda al Governo belga.
  • c)L'estensione della presente convenzione a tali territori e' subordinata all'accordo unanime delle Parti contraenti.
  • d)In seguito a tale accordo, la Parte contraente interessata trasmette al Governo belga una dichiarazione che avra' effetto dal giorno dell'avvenuta ricezione.
  • e)Tale dichiarazione puo', per quanto riguarda i territori in essa designati, essere revocata dalla Parte contraente interessata mediante preavviso di un anno da notificarsi al Governo belga.
  • f)Qualora la convenzione di Parigi cessi di essere applicabile ad uno dei territori di cui al precedente paragrafo, cessera' per esso anche l'applicazione della presente convenzione.

Testo vigente dal 27 aprile 1974

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