1. Ciascuno Stato contraente puo', al momento della ratifica, dell'adesione o in qualunque altro momento successivo, notificare per iscritto al Governo belga che la presente Convenzione si applica ai territori o ad alcuni territori di cui assicura le relazioni internazionali. La Convenzione sara' applicabile a tali territori tre mesi dopo la data di ricevimento di questa notifica da parte del Governo belga. 2. Ciascuno Stato Contraente che ha sottoscritto una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo potra' in qualsiasi momento informare il Governo belga che la Convenzione cessa di applicarsi ai territori in questione. Questa denuncia prendera' effetto un anno dopo la data di ricevimento, da parte del Governo belga, della notifica di denuncia. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79
1Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
Testo vigente dal 21 giugno 2011
