[1]ARTICOLO X.
[2]1. Ogni Stato contraente potra', al momento della firma, della ratifica, dell'adesione, o in ogni momento successivo, notificare per iscritto al Governo belga quali sono, fra i territori sottoposti alla propria sovranita' o di cui esso assicuri le relazioni internazionali, quelli ai quali si applica il presente Protocollo. Il Protocollo sara' applicabile ai detti territori tre mesi dopo la data di ricezione di detta notifica da parte del Governo belga, ma non prima della data di entrata in vigore del presente Protocollo nei confronti di tale Stato. 2. Tale estensione varra' anche per la Convenzione ove questa non sia ancora applicabile a tali territori. 3. Ogni Parte contraente che abbia sottoscritto una dichiarazione ai sensi del paragrafo (1) del presente articolo, potra', in ogni momento, avvertire il Governo belga che il Protocollo cessa di applicarsi ai territori in questione. Tale denuncia acquistera' efficacia un anno dopo la data di ricezione, da parte del Governo belga, della notifica di denuncia.
Testo vigente dal 21 giugno 1984
