• 1)Il presente Accordo entrera' in vigore tre mesi dopo la notifica fra le Parti Contraenti del completamento delle loro rispettive procedure interne. Esso restera' in vigore per un periodo di dieci anni e restera' in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni e cosi' di seguito salvo denuncia scritta, da parte di ciascuna delle Parti Contraenti, un anno prima della sua scadenza.
  • 2)In relazione agli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli artt. da 1 a 12 continueranno ad avere vigore per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data di scadenza del presente Accordo. Fatto in Roma il 28.1.1985 in duplice esemplare in lingua italiana, cinese ed inglese. I tre testi sono egualmente autentici. Qualora emerga una divergenza di interpretazione, prevarra' il testo inglese.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

[4]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 25 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-03;109~accordo-art13 · fonte su Normattiva