[1]1. Il presente Accordo entrera' in vigore tre mesi dopo la notifica fra le Parti Contraenti del completamento delle procedure interne rispettive necessarie all'entrata in vigore dell'Accordo. Esso restera' in vigore per un periodo di dieci anni e continuera' ad esserlo per un ulteriore periodo di cinque anni e cosi' di seguito salvo denuncia scritta da parte di una delle Parti Contraenti un anno prima della sua scadenza. 2. In relazione agli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni dello stesso continueranno ad avere effetto per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data di denuncia del presente Accordo. Fatto in triplice copia a Roma il 17 giugno 1987 nelle lingue italiana, filippina e inglese; tutti i testi sono ugualmente autentici. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra' il testo inglese.

[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica delle Filippine

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 12 luglio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;178~accordo-art12 · fonte su Normattiva