[1]1. Il presente Accordo entrera' in vigore tre mesi dopo la notifica fra le Parti Contraenti del completamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo. Esso restera' in vigore per un periodo di dieci anni e continuera' ad esserlo per un ulteriore periodo di cinque anni e cosi' di seguito salvo denuncia scritta da parte di una delle Parti Contraenti un anno prima della sua scadenza. 2. In relazione agli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni dello stesso continueranno ad avere effetto per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data di scadenza del presente Accordo. Fatto in duplice copia a Seoul li' 10 I 1989 nelle lingue italiana, inglese e coerana; tutti, i testi sono ugualmente autentici. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra' il testo inglese.

[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Corea

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 23 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;19~accordo-art14 · fonte su Normattiva